
Se vi rubano il casco, tornate a casa a piedi. Vi eravate mai posti la domanda se il furto vi autorizzasse almeno a rientrare a casa a testa scoperta? A rispondere ci ha pensato la Corte di Cassazione (sentenza 10343, sez. II, 29/4/2010), con un parere negativo inappellabile.In altre circostanze il caso fortuito e la forza maggiore erano stati considerati attenuanti. Motivazioni che però non valgono in questo caso, perché, visto che il furto del casco è antecedente l’atto di mettersi alla guida, la Corte presume che il guidatore decida di viaggiare in moto senza casco volontariamente con la consapevolezza di violare la legge.E non valgono attenuanti come l’estrema cautela nella guida o la bassissima velocità. Anche perché - sostiene la Cassazione - ogni incidente ha un costo sociale enorme e non si può far pesare sulla collettività il costo derivato da un comportamento in palese contrasto con la legge.Come detto in altre occasioni, le sentenze della Corte di Cassazione non costituiscono pareri definitivi. Sono comunque interpretazioni molto importanti che vengono sempre tenute in grande considerazione da tutti i tribunali. Dunque questo pronunciamento toglie ogni dubbio.
di Riccardo Matesicda Motonline.com
Giurisprudenza di legittimitàCORTE DI CASSAZIONE CIVILESez. II, 29 aprile 2010, n. 10343Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cause di esclusione della responsabilità - Caso fortuito e forza maggiore - Rilevanza - Desumibilità dall’art. 45 c.p. - Fattispecie in tema di furto di motoveicolo e di conseguente guida dello stesso senza casco."....Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di sanzioni amministrative il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla L. 24 novembre 1981, n. 639, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell’art. 3 di essa ed escludono la responsabilità dell’agente, incidendo il caso fortuito sulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozione va desunta dall’art. 45 c.p. e secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale rimane integrata con il concorso dell’imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamente mediante specifica indagine" (Cass., n. 9738 del 2000; Cass., 14168 del 2002).Ne consegue che correttamente il Giudice del merito ha ritenuto che l’avvenuto furto del casco non potesse valere ad escludere la responsabilità del ricorrente in ordine alla infrazione contestatagli. E’ indubbio, infatti, che la condotta di chi si sia messo volontariamente alla guida di un motoveicolo senza essere in possesso del prescritto casco protettivo possiede sia il carattere della volontarietà sia quello della consapevolezza della illiceità della condotta. Il fatto che dovrebbe escludere la riferibilità soggettiva della condotta al suo autore si è infatti verificato prima dell’inizio della condotta vietata, sicché il soggetto che in quelle condizioni si è posto comunque alla guida di un motoveicolo non può certamente invocare la insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo contestato.Nè può ritenersi che l’unico rimedio alla indisponibilità del casco, anche se in ipotesi perché rubato poco prima, sia quello di porsi in ogni caso alla guida del motoveicolo, giacché una simile affermazione avrebbe una efficacia abrogativa dell’obbligo di indossare il casco...."